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STATUTO DELLA FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ITALIANE IN SVEZIA (FAIS - IR) Aderente alla FILEF( Federazione Italiana Lavoratori Emigrati e Famiglie)
Art. 1 Nome e Sede Viene costituita, con sede centrale a Stoccolma, la Federazione delle Associazioni Italiane in Svezia). Nome abbreviato: FAIS.
Art. 2 Fini della Federazione I fini della Federazione sono: - riunire tutte le associazioni italiane in Svezia in un'organizzazione unitaria e democratica per sviluppare amichevoli relazioni sia all'interno che all'esterno di essa. - promuovere, pianificare e mantenere un'attività informativa nell'interesse degli italiani presenti in Svezia. - promuovere iniziative ed avanzare proposte alle autorità competenti italiane e svedesi sui problemi della comunità italiana per garantire la difesa più efficace di tutti i suoi diritti sia nel campo del lavoro che in quello dei diritti civili. - creare e mantenere i necessari contatti con enti culturali e sindacali, a livello locale e nazionale, in Svezia, in Italia e all'estero. - favorire, in accordo con le Associazioni, la diffusione e la conoscenza della storia, cultura, tradizioni e della lingua italiana tra gli italiani presenti in Svezia e le loro famiglie. - adoperarsi per un efficace inserimento della comunità italiana in Svezia.
Art. 3 - La Federazione si ispira ai principi democratici ed antifascisti sanciti dalla Costituzione italiana e si prefigge lo scopo di unire tutti gli italiani presenti in Svezia al di sopra di ogni credo politico o religioso. - E' apartitica - Essa mantiene e sviluppa, nell'interesse di tutti gli italiani, rapporti d'informazione e collaborazione con i partiti democratici. - La Federazione, pur serbando la sua forma unitaria, mantiene e sviluppa rapporti di collaborazione con tutte le Regioni italiane creando nel suo senso le strutture opportune per favorire tale collaborazione. Essa promuove inoltre la collaborazione con le Federazioni di altre comunità presenti in Svezia. -La Federazione deve adoperarsi affinché venga promossa una equa rappresentanza femminile negli organi dirigenti della Federazione stessa.
Art. 4 Adesione ad altre federazioni La Federazione, per decisione del Congresso/Consiglio di Federazione eletto dalle associazioni, può aderire sia a Federazioni unitarie italiane e internazionali che si occupano dei problemi dell'emigrazione, sia ad Associazioni culturali italiane e svedesi che si ispirano alle stesse finalità della FAIS.
Art. 5 Adesione delle Associazioni alla FAIS Possono aderire alla FAIS tutte le Assoiazioni italiane che riconoscano ed accettino lo Statuto della Federazione e i principi che lo ispirano. La domanda di adesione alla Federazione viene presentata alla Presidenza della Federazione unitamente a: - Statuto della nuova associazione - Elenco dei soci e dei loro familiari - Nominativo dei membri del Consiglio direttivo della nuova Associazione. Il numero dei membri di tale Consiglio non deve essere inferiore a cinque. La domanda sarà presa in esame durante le due successive riunioni del Consiglio di Federazione.
Art. 6 Esclusione di un'Associazione dalla Federazione Un'Associazione può essere esclusa dalla Federazione qualora non ne rispetti lo Statuto o per altri gravi motivi.
Art. 7 Doveri delle Associazioni Le Associazioni aderenti alla FAIS, pur conservando la propria autonomia interna, hanno l'obbligo di: - Rispettare le decisioni democraticamente prese dal Congresso/Consiglio di Federazione. - Programmare l'Assemblea annuale dell'Associazione per l'elezione degli organi responsabili e relativa durata del mandato sociale, in tempo utile per partecipare all'attività degli organi di Federazione rispettando le scadenze di tempo. - Recapitare alla Presidenza di Federazione l'elenco aggiornato dei soci e familiari e del suo organico entro la data suddetta. - Recapitare con sollecitudine, a richiesta dell'Amministratore della Federazione, i bilanci consuntivi e preventivi dell'Associazione.
Art. 8 Organi dirigenti della Federazione - Congresso di Federazione (si riunisce ogni due anni) - Consiglio di Federazione ( si riunisce ad anni alterni) - Presidenza di Federazione - Revisori di Federazione
Art. 9 Congresso di Federazione - Il Congresso è l'organo deliberativo della Federazione ed è composto dai Presidenti e dai delegati eletti da ogni singola Associazione federata. Il congresso viene convocato ogni due anni. - Gli organi eletti dal Congresso negli incarichi di Federazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi. - Le Associazioni con un numero di iscritti, tra soci e familiari, inferiore ai 350, sono rappresentati dal Presidente dell'Associazione e dal Delegato FAIS. Le Associazioni aventi un numero superiore ai 350, dal Presidente e da due Delegati FAIS. Sia il Presidente che il/ i delegato/-i hanno diritto di voto. - In caso di assenza giustificata sia il Presidente che il delegato ( o i delegati) di un'Associazione possono richiedere all'Associazione stessa di nominare - con delega scritta un supplente con diritto di voto. - Il Congresso elegge tra i suoi delegati: - La Presidenza della Federazione - La Commissione elettorale
Art. 10 Consiglio di Federazione Il Consiglio di Federazione è un organo deliberativo ed è composto dai Presidenti e dai delegati eletti da ogni singola Associazione federata e viene convocato alternativamente al Congresso. La durata del mandato è di due anni. - Le Associazioni con un numero di iscritti, tra soci e familiari, inferiore ai 350, sono rappresentati dal Presidente dell'Associazione e dal Delegato FAIS. Le Associazioni aventi un numero superiore ai 350, dal Presidente e da due Delegati FAIS. Sia il Presidente che il/ i delegato/-i hanno diritto di voto.
Art. 11 Presidenza di Federazione La Presidenza di Federazione è l'organo esecutivo e di rappresentanza del Consiglio. La Presidenza è composta da: - Il presidente - Il vicepresidente - Il segretario organizzativo - Il segretario sociale-sindacale - L'amministratore - Il responsabile giovanile - Il coordinatore dei responsabili regionali Alla Presidenza rispondono gli Organi tecnici o Sezioni della Federazione. I componenti di tali sezioni possono essere scelti anche tra chi non fa parte del Consiglio e non hanno limiti di mandato. Responsabile di tutte le attività della Presidenza di Federazione è il Presidente. Il Presidente ha il compito di predisporre la relazione delle attività svolte e il programma delle attività future per sottometterle all'approvazione del Congresso e del Consiglio.
Art. 12 Compiti degli organi dirigenti Presidente: - Ha la rappresentanza della FAIS e la firma sociale che può delegare ad altri membri della Presidenza; - Coordina e distribuisce il lavoro, in base alla divisione dei compiti, ai rispettivi organi di Federazione; - Cura e sviluppa, assieme alla Presidenza e agli organi interessati, i contatti esterni; - Redige, assieme alla Presidenza, la proposta di ordine del giorno per la riunione del Congresso/Consiglio, inviandolo alle Associazioni in tempo utile affinché esse possano prenderne atto; - Cura l'archivio centrale di Federazione in collaborazione con il segretario organizzativo che ne è responsabile. Vice presidente: - Sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni quando questo si renda necessario. - Ha l'obbligo di seguire l'attività della Federazione. Segretario organizzativo - Studia, sviluppa e propone modelli organizzativi comuni da raccomandare alle Associazioni. - Risponde del verbale di riunione del Consiglio. - Prepara e segue la normativa che regola l'uso dell'archivio centrale di Federazione e di quelli periferici. Segretario sociale-sindacale - Studia, segue ed informa le Associazioni su quanto avviene nel campo della sicurezza sociale in Italia e in Svezia. - Mantiene e sviluppa, assieme agli incaricati, i rapporti con il Patronato INCA-CGIL sia locale che centrale, la Confederazione Sindacale Unitaria italiana e i sindacati svedesi. Amministratore - Studia e coordina i tempi per la presentazione, da parte delle Associazioni, dei loro bilanci in tempo utile per impostare il bilancio annuale di Federazione. - Prepara, assieme all'organo incaricato, i bilanci di Federazione. - Studia, prepara e propone nuove fonti di finanziamento, curando i contatti con quelle già esistenti. - Convalida, prima del pagamento da parte del Cassiere, le note di risarcimento-spese presentate da delegati e da altri che lavorano per la FAIS. - Cura, assieme al Cassiere, i libri di cassa e contabilità della Federazione. Tiene aggiornato l'inventario annuale dei beni di Federazione. - Risponde dell'economato di Federazione studiando le spese di esercizio in rapporto ai limiti economici della FAIS. -Presenta per iscritto ai delegati, nelle riunioni ordinarie del Congresso/Consiglio, la situazione di cassa dell'ultimo semestre ad uso delle Associazioni. Responsabile giovanile - Coordina l'attività dei responsabili giovanili delle Associazioni e li rappresenta in Presidenza. - Cura e sviluppa i contatti sia con le altre organizzazioni giovanili presenti in Svezia sia con analoghe organizzazioni italiane. - Stimola e coordina l'attività giovanile all'interno della Federazione. Coordinatore dei responsabili regionali - Coordina l'attività dei responsabili regionali delle Associazioni. - Rappresenta i responsabili regionali in Presidenza. - Stimola l'attività dei responsabili regionali. - Coordina le loro iniziative sia in Svezia che nella Regione di origine.
Art. 13 Responsabili regionali I responsabili regionali delle associazioni sono proposti dalla Commissione elettorale dopo aver consultato i rispettivi gruppi regionali presenti nelle Associazioni e restano in carica per due anni. Hanno il compito di tenere aggiornato l'elenco dei corregionali, di mantenere i contatti con le autorità competenti della Regione d'origine, di curare, attraverso mezzi idonei, l'informazione spcificamente destinata ai corregionali, di organizzare, in collaborazione con la Presidenza di Federazione, attività che coinvolgano i corregionali e la Regione sia in Svezia che in Italia.
Art. 14 Commissione elettorale - E' composta da tre consiglieri. Ha il compito di proporre, al Congresso di Federazione, i candidati alle cariche dirigenti della Federazione stessa, secondo il disposto dall'articolo 8. - I membri della Commissione sceglieranno al loro interno un Presidente con facoltà di convocazione della Commissione stessa. - I membri della commissione elettorale non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi
Art. 15 Revisori di Federazione Il Collegio dei revisori viene nominato dal Congresso e si compone di due revisori e due supplenti. I compiti del Collegio dei revisori sono: -La revisione e verifica dei conti di Federazione almeno due volte durante l'anno sociale, una delle quali immediatamente prima del Consiglio/Congresso. -Il controllo di tutta la gestione amministrativa degli organi di Federazione con particolare riguardo alle spese di esercizio. -Di esaminare, in collaborazione con la Presidenza, aspetti controversi e violazioni dello Statuto da parte di Associazioni e organi di Federazione, proponendo al Consiglio/Congresso eventuali misure di ordine disciplinare. - Di redigere un rapporto firmato da inviare alla Presidenza e, attraverso di essa, alle Associazioni, su qualsiasi intervento del Collegio. - La durata del mandato è di due anni sociali. Ognuna delle due Associazioni di turno dovrà inviare alla Presidenza il nominativo del Revisore e del relativo supplente. I Revisori di Federazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.
Art. 16 Responsabile del giornale di federazione Il Responsabile del giornale di Federazione è un organo tecnico che risponde davanti alla Presidenza e al Consiglio di Federazione dell'attività redazionale, contenuto e spese del giornale stesso.
Art. 17 Statuto e organico di Federazione Il presente Statuto può essere modificato dal Congresso e dal Consiglio su proposta scritta delle Associazioni qualora i 2/3 dei presenti l'approvino, in due riunioni successive degli stessi, purché tra le due approvazioni sia trascorso almeno un mese.
Art. 18 Riunioni del Congresso di Federazione Il Congresso di Federazione si riunisce una volta ogni due anni. La riunione deve aver luogo prima della fine di maggio. La riunione viene convocata per iscritto dalla Presidenza. All'invito deve essere allegata una proposta di "Ordine del Giorno", il "resoconto amministrativo" e le "proposte" della Commissione elettorale. Il tutto deve pervenire alle Associazioni 20 giorni prima della riunione stessa . Durante tale riunione vengono trattati i punti seguenti: - La relazione delle attività svolte durante il precedente anno sociale. - La relazione del Collegio dei Revisori. - Ulteriori temi di attualità proposti dalla Presidenza e dalle Associazioni. - Elezioni degli organi dirigenti Le elezioni avvengono per scrutinio segreto. Gli eletti si riuniscono immediatamente per eleggere il Presidente e le altre cariche.
Art. 19 Riunione annuale La riunione annuale del Consiglio di Federazione deve essere tenuta prima della fine del mese di maggio. Durante tale riunione vengono trattati i punti seguenti: - La relazione delle attività svolte durante il precedente anno sociale. - La relazione del Collegio dei Revisori. - Ulteriori temi di attualità proposti dalla Presidenza e dalle Associazioni.
Art. 20 Riunione straordinaria Il Consiglio può essere convocato in riunione straordinaria quando sussistono motivi particolarmente importanti su richiesta della Presidenza o di almeno un terzo dei Consiglieri. In questo caso la richiesta deve essere scritta e rivolta alla Presidenza specificandone il motivo. La riunione tratterà esclusivamente il motivo che ha causato la richiesta.
Art. 21 Validità delle decisione prese dal Consiglio/Congresso Le riunioni del Consiglio/Congresso di Federazione sono pubbliche. Solamente i membri del Consiglio/Congresso e i Presidenti di Associazione hanno diritto alla parola e al voto sui problemi trattati. Le decisioni prese in riunione ordinaria o straordinaria sono valide se votate da almeno metà dei Consiglieri in carica, indipendentemente dal numero delle Associazioni rappresentate. Le votazioni avvengono per alzata di mano e a maggioranza semplice. I consiglieri assenti possono votare, tramite un consigliere di loro fiducia, munito di delega scritta.
Art. 22 Riunioni di Presidenza La Presidenza di Federazione si riunisce almeno 5 volte l'anno. La convocazione viene fatta per iscritto dal Segretario organizzativo, con almeno 10 giorni di anticipo. Alla convocazione viene allegata una proposta di Ordine del Giorno redatta dal Segretario in collaborazione con il Presidente. Se un membro della Presidenza è assente a due riunioni consecutive, senza valide giustificazioni, decade dalla carica e viene sostitutito dal primo non eletto all'ultimo Congresso.
Art. 23 Entrate e economia della Federazione La Federazione è in diritto di chiedere sovvenzioni e contributi ad istituzioni svedesi, italiani, ai Paesi aderenti all'Unione europea e ad altri, di ricevere doni, lasciti od altri beni da parte di enti o privati cittadini. Ha inoltre il diritto di prendere particolari iniziative atte a consolidare la sua base economica in modo da assicurare l'attività della Federazione. La ripartizione dei contributi provenienti dallo Stato italiano e riservati alle associazioni viene decisa dal Consiglio/Congresso di Federazione.
Art. 24 Pratiche di archivio I documenti che hanno valore storico e interessano l'attività della Federazione saranno conservati senza limiti di tempo nell'archivio di Federazione. Corrispondenza ed atti ordinari vanno conservati nei termini stabiliti dalle norme vigenti in Svezia. Della sua custodia, ordine, continuità ed accessibilità per le Associazioni che intendano documentarsi rispondono il Presidente ed il Segretario di Federazione. Le stesse regole valgono anche per le pratiche conservate dagli organi decentrati di Federazione. Di questi ultimi rispondono i rispettivi responsabili degli organi stessi. L'archivio centrale e quelli periferici sono di propietà della Federazione. Le norme per l'uso dell'archivio sono stabilite dal Consiglio.
Art. 25 Onorari e risarcimenti La Federazione non eroga di regola stipendi e onorari per prestazioni di lavoro svolte dai suoi soci in seno agli organi di Federazione o in suo nome, durante il loro tempo libero. Essi vengono peró indennizzati col rimborso delle spese sostenute limitatamente alle attività decise dal Consiglio/Congresso di Federazione. Le modalità e l'ammontare dei risarcimenti vengono decisi ogni anno dal Consiglio/Congresso di Federazione in base ai costi vigenti in Svezia. Circa la situazione lavorativa e salariale dei dipendenti della Federazione, valgono le decisioni prese dal Consiglio e la legislazione di sicurezza sociale svedese.
Art. 26 Contributo delle Associazioni alla Federazione Le Associazioni devono versare alla Federazione centrale un contributo in proporzione al numero dei loro soci. L'importo di tale contributo viene deciso dal Consiglio/Congresso.
Art. 27 Recessione dalla Federazione La decisione da parte di un'Associazione di recedere dalla Federazione deve essere comunicata per iscritto, mediante lettera, alla Presidenza. L'Associazione in parola non può vantare diritti di ripartizione d'inventario, di denaro o altri beni di proprietà della Federazione.
Art. 28 Scioglimento della Federazione La Federazione può essere sciolta su richiesta di almeno la metà delle Associazioni. Nel caso che almeno cinque Associazioni vi si oppongano, la richiesta di scioglimento non può essere accolta. In caso di scioglimento, i beni della Federazione vengono divisi in parti uguiali tra le Associazioni federate. L'archivio di Federazione verrà consegnato all'archivio del Movimento Operaio svedese (Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek).
Art. 29 Altre disposizioni Il presente Statuto sostituisce ed annulla il precedente. Approvato all'unanimità in prima istanza dal Congresso di Federazione il 26 aprile 1997. Approvato all'unanimità in seconda istanza dal Consiglio di Federazione il 16 maggio 1998. Le modifiche proposte dalla Commissione Statuto sono state approvate dal Consiglio di Federazione il 27 aprile 2002. Modificato ed approvato definitivamente dal Congresso 2003. Per tutte le Associazioni federate valgono, oltre alle disposizioni statutarie, i regolamenti decisi dal Consiglio di Federazione e le leggi svedesi.
Art. 30 Anno sociale L'anno sociale segue l'anno solare: 1/1 - 31/12 Alla redazione del presente Statuto hanno collaborato: Franco Termini |
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